Illegittimo il provvedimento di esclusione da una selezione pubblica di una candidata alla quale era stata rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. 11 novembre 2020 – 1° dicembre 2020, n. 415)

È illegittimo il provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica bandita dal Comune di Trieste di una candidata in quanto alla stessa era stata rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi. In particolare, il Collegio ha ritenuto che in tal modo sia stata surrettiziamente introdotta e applicata una causa di esclusione dalla selezione pubblica, che, oltre a non trovare legittimazione in alcuna disposizione di legge o altra norma di carattere sovraordinato cd. “emergenziali” (ovvero dettate per contenere il diffondersi del virus da Covid 19), non è in alcun modo prevista dalla lex specialis che disciplina la selezione stessa.

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