È legittima la sanzione disciplinare irrogata dall’Amministrazione per violazione dei doveri generali del militare che aveva esposto in ufficio aperto al pubblico un cimelio riferibile al periodo fascista (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 novembre 2020 – 3 dicembre 2020, n. 7658)

Le disposizioni di cui agli articoli 717 e 732 d.P.R. n. 90 del 2010 recano doveri generali del militare (rispettivamente “senso di responsabilità” e “contegno”), che devono informarne in ogni momento la condotta: lungi dall’essere inconferenti, sono dunque parametri generali da cui discende un vincolo di condotta che è di certo violato dall’esposizione, in un ufficio dell’Amministrazione aperto al pubblico (anche solo in una circostanza), di un oggetto che richiama direttamente, specificamente ed esclusivamente il passato fascista. Di conseguenza, è legittima la sanzione disciplinare irrogata dall’Amministrazione al fine di stigmatizzare una condotta potenzialmente lesiva del prestigio dell’Arma presso il pubblico, in quanto atta a offuscarne l’apoliticità e l’assoluta ed esclusiva fedeltà alle Istituzioni repubblicane o, quanto meno, a consentire una strumentalizzazione in tal senso.

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