I Supremi giudici amministrativi hanno statuito che il divieto dei nova in appello assume connotazioni peculiari nel giudizio di ottemperanza, allorquando sia in contestazione fra le parti l’esistenza o meno di margini di valutazione in capo all’Amministrazione in fase di attuazione del giudicato. In tali evenienze, l’allegazione di nuove ragioni ostative non coperte dalla decisione cognitoria non può considerarsi alla stregua di una nuova eccezione in senso proprio, costituendo piuttosto una semplice argomentazione difensiva a sostegno della tesi dell’Amministrazione medesima, che pertanto può essere anche supportata da nuova documentazione.
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