Per gli atti di voltura degli alloggi popolari la giurisdizione spetta al giudice ordinario (T.A.R. Lazio, sez. III stralcio, sent. 19 ottobre 2020, n. 10643)

Secondo i giudici amministrativi capitolini, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario su una controversia avente a oggetto un atto di diniego della voltura di un alloggio popolare, in quanto tale atto va ad incidere sulla fase contrattuale regolativa del rapporto intrattenuto dal dante causa del ricorrente con l’amministrazione comunale e non piuttosto sulla fase prodromica all’assegnazione dell’alloggio che incardinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che solo in quest’ultima sono spesi poteri discrezionali dell’Amministrazione generativi di interessi legittimi.

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