L’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dall’art. 31, comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura incisiva “a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori”, attesa la funzione della disposizione di salvaguardare il “superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l’allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’esistenza”.
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