Non va sospesa l’ordinanza regionale della Puglia che dispone la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale (T.A.R. Puglia (Lecce), sez. II, dec. 6 novembre, n. 695)

Non va sospesa l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 con la quale è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia, poiché il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità di contenere il rischio del diffondersi del virus. Pertanto, dato che il provvedimento impugnato ha una efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte sull’evolversi della situazione epidemiologica, è da rigettare l’istanza di misure cautelari provvisorie.

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