Nel contesto dovuto all’emergenza sanitaria, la non ammissione alla classe successiva di un alunno è possibile solo se la carenza di elementi valutativi sia dovuta a cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete (T.A.R. Puglia, sez. III, sentenza 7 ottobre 2020 – 8 ottobre 2020, n. 1253)

In relazione all’ammissione di un alunno alla classe successiva, con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, la normativa emergenziale di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 – “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, ha previsto l’ammissione alla classe successiva degli studenti delle classi non terminali. Tale Ordinanza ministeriale ha valorizzato la didattica a distanza, quale modalità di svolgimento delle lezioni, in una contingenza straordinaria quale quella prodotta dalla emergenza sanitaria internazionale dovuta al Covid-19. In particolare, il comma 6 dell’art. 4 ha disposto che “Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.”. Questa disposizione riversa l’onere della prova a carico dell’Amministrazione scolastica la quale intenda far valere la totale mancanza di elementi di valutazione dovuta non già a difficoltà tecnologiche, quanto a una sporadica frequenza delle attività didattiche da parte dell’alunno valutato per poter deliberare la non ammissione dello stesso alla classe successiva.

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