L’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni, che godono tutti, nel primo Stato membro, di un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 di tale regolamento, in quanto detti figli frequentano la scuola in questo medesimo Stato, sono in ogni caso e automaticamente esclusi dal diritto alle prestazioni volte a garantire la loro sussistenza. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, e con l’articolo 70, paragrafo 2, dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni, che godono tutti, nel primo Stato membro, di un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, in quanto detti figli frequentano la scuola in tale medesimo Stato, e che sono ivi iscritti a un regime previdenziale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, sono in ogni caso e automaticamente esclusi dal diritto alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
Post correlati
Motivazione delle ordinanze cautelari personali e valutazione delle esigenze cautelari operata attraverso il richiamo ad altri atti del procedimento (Cassazione penale, sez. II, 19 luglio 2024 – 22 luglio 2024, n. 30005)
26 Settembre 2024
Nei reati perseguibili a querela la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari (Cass. Pen. Sez. II, 25 giugno-5 luglio 2024, n. 26506)
26 Settembre 2024
Diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, l’ordinanza di rigetto può essere impugnata unitamente alla sentenza nel solo caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione (Cass. Pen. Sez. III, 7 giugno-27 agosto 2024, n. 33152)
26 Settembre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di politica in materia di asilo e di immigrazione (CGUE, Nona Sezione, 12 settembre 2024, C-352/23)
26 Settembre 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sul bilanciamento degli interessi nel caso di ritiro della licenza di porto d’armi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13 settembre 2024, n. 7545)
26 Settembre 2024