L’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni, che godono tutti, nel primo Stato membro, di un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 di tale regolamento, in quanto detti figli frequentano la scuola in questo medesimo Stato, sono in ogni caso e automaticamente esclusi dal diritto alle prestazioni volte a garantire la loro sussistenza. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, e con l’articolo 70, paragrafo 2, dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni, che godono tutti, nel primo Stato membro, di un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, in quanto detti figli frequentano la scuola in tale medesimo Stato, e che sono ivi iscritti a un regime previdenziale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, sono in ogni caso e automaticamente esclusi dal diritto alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
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