Nessuna disposizione vieta all’imputato detenuto di effettuare l’elezione (o dichiarazione) di domicilio, la quale, quindi, va considerata del tutto lecita e valida non essendo rinvenibile alcuna disposizione, né espressa né desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità, in quanto una cosa è la dichiarazione (o elezione) di domicilio che, essendo un lecito
atto di parte nessuna norma impedisce, altra e ben diversa cosa è la disposizione di legge che, anche contro la stessa volontà dell’imputato, stabilisca, ex lege, che le notifiche debbano essere eseguite personalmente nel luogo dove si trova l’istituto penitenziario ove l’imputato sia detenuto (nella specie, Corte ha ritenuto che l’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto fosse valida ed efficace e che conseguentemente la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello eseguita presso il domicilio eletto dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto non fosse affetta da alcun vizio, non essendo stato allegato né risultando che l’imputato si trovasse, al momento dell’esecuzione di detta
notificazione, in stato di detenzione).