La decisione di ripudio emessa all’estero da un’Autorità religiosa, sia pure equiparabile in base alla legislazione straniera ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno del nostro ordinamento giuridico in quanto viola il principio dell’ordine pubblico sostanziale ravvisabile nel principio di non discriminazione tra uomo e donna (discriminazione di genere) e il principio dell’ordine pubblico sostanziale rappresentato dalla mancanza di parità difensiva in assenza di un effettivo contraddittorio processuale. Nella fattispecie, una cittadina giordana-italiana aveva richiesto in giudizio la cancellazione dai registri dello stato civile italiano della sentenza emessa in sua assenza dal Tribunale Sciraitico di Nablus (Palestina) riguardante il matrimonio, celebrato con il rito sciraitico, contratto con un cittadino giordano-italiano che si era avvalso del c.d. “ripudio unilaterale”.
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