Annullata l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio che rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica per i cittadini over 65 e per il personale sanitario (T.A.R. Lazio, sez. IIIQuater, sent. 29 settembre 2020 – 2 ottobre, n. 10047)

Va annullata l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio che rende obbligatoria, a decorrere dal 15 settembre 2020, la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario. Il Collegio osserva, infatti, che – sul piano della normativa speciale – la normativa emergenziale COVID non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie. Sul piano della normativa più generale, sono riconosciuti simili poteri di ordinanza “in ragione della dimensione dell’emergenza”. Pertanto, ove la suddetta dimensione abbia valenza infraregionale (e comunque sovracomunale), il presidente della regione interessata risulterà ben legittimato ad intervenire; laddove invece la dimensione assuma quanto meno portata ultraregionale se non addirittura nazionale (come nel caso di specie) la competenza ad adottare simili provvedimenti di urgenza non potrà che essere riservata al centro di imputazione ministeriale. Sul piano costituzionale, inoltre, la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale. Il confine tra terapie ammesse e non ammesse, o meglio tra trattamenti obbligatori e non obbligatori (oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini), rientra tra i principi fondamentali della materia “tutela della salute” e deve dunque essere stabilito dallo Stato; ciò anche allo scopo di garantire “misure omogenee su tutto il territorio nazionale”. La scelta tra obbligo o raccomandazione ai fini della somministrazione del vaccino costituisce in particolare il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla Costituzione (nonché sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche disponibili), tra autodeterminazione del singolo da un lato (rispetto della propria integrità psico-fisica) e tutela della salute (individuale e collettiva) dall’altro lato. Tali operazioni di bilanciamento vanno pertanto riservate allo Stato (Corte Cost., sentenza n. 5 del 2018).

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