Non va sospeso il decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte che raccomanda alle scuole di procedere alla misurazione della temperatura corporea agli studenti prima dell’inizio dell’attività didattica e verificare giornalmente l’avvenuta misurazione da parte delle famiglie (T.A.R. Piemonte, sez. I, dec. 17 settembre 2020, n. 446)

Non va sospeso il decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte 9.9.2020, n. 95 con il quale, per assicurare il controllo, a livello di istituzioni scolastiche regionali, dell’avvenuto puntuale adempimento, da parte delle famiglie, dell’obbligo previsto dall’Allegato 21 al d.P.C.M. 7.8.2020 di misurare la temperatura ai bambini/studenti prima dell’invio a scuola, è stato stabilito: di “raccomandare a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte di adoperarsi con ogni mezzo a disposizione al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea agli studenti prima dell’inizio dell’attività didattica”; e, “nel caso in cui per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive non si riesca a provvedere alla raccomandazione di cui sopra”, a norma “dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri”, ha ordinato che “le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte verificano giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte delle famiglie, come previsto dall’allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020; a tal fine ogni scuola dovrà predisporre modalità organizzative per garantire quanto disposto, avvalendosi alternativamente di: – modello di autocertificazione; – diario scolastico; – registro elettronico o altri strumenti digitali; o comunque con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo; nel caso in cui un alunno si presentasse sprovvisto della certificazione attestante l’avvenuta misurazione, la scuola è tenuta a rilevare la temperatura per verificare l’assenza di situazioni febbrili prima dell’inizio dell’attività didattica”. Il decreto, infatti, ad un primo sommario esame (proprio della adozione di misure cautelari monocratiche) non si pone in contrasto con la disciplina statale, in quanto si è opportunamente precisato che “le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dall’allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020 ed alle “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”, allegate sub 1 al presente provvedimento, predisposte dal Dipartimento regionale di Prevenzione e sottoscritte dalle associazioni dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e dei Medici di Medicina Generale” . Il provvedimento regionale impugnato, dunque, integra e non sovverte il contenuto della disciplina statale in quanto i predetti d.P.C.M. non prevedono alcuna forma di controllo dell’effettivo avvenuto adempimento, da parte delle famiglie, dell’obbligo di misurare la temperatura corporea.

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