L’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta il ricorso contro una decisione di irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale a un termine di decadenza di dieci giorni, inclusi i giorni festivi, a far data dalla notifica di una siffatta decisione, anche nell’ipotesi in cui, in mancanza di elezione di domicilio in tale Stato membro da parte del richiedente interessato, tale notifica sia effettuata presso la sede dell’autorità nazionale competente a esaminare tali domande, purché, in primo luogo, i richiedenti siano informati del fatto che, in caso di mancata elezione di un domicilio ai fini della notifica della decisione relativa alla loro domanda, si presumerà che abbiano eletto domicilio a tal fine presso la sede di detta autorità nazionale, in secondo luogo, le condizioni di accesso di detti richiedenti a tale sede non rendano loro eccessivamente difficile ricevere le decisioni che li riguardano, in terzo luogo, sia loro assicurato entro il suddetto termine l’accesso effettivo alle garanzie processuali riconosciute dal diritto dell’Unione a coloro che richiedono protezione internazionale e, in quarto luogo, sia rispettato il principio di equivalenza. Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui al procedimento principale soddisfi i requisiti summenzionati.
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