L’art. 28 del d.P.R. n. 570/1960 (in parte abrogato) e l’art. 3 della l. n. 81/1993 (che lo ha sostituito) prevedono, quale qualità soggettiva che deve essere posseduta dal sottoscrittore della lista elettorale, quella di “elettore”, senza ulteriori specificazioni. Sulla scorta di un canone interpretativo di tipo testuale – certo rilevante in una materia come quella elettorale, in cui le limitazioni dell’elettorato passivo devono intendersi giocoforza in senso tassativo – le disposizioni che regolano la materia in esame non enunciano il principio di alterità soggettiva tra i sottoscrittori della lista e i candidati della stessa. Sul piano letterale, infatti, “elettore” del Comune, legittimato a sottoscrivere la lista, è (anche) colui che, oltre a rivestire la qualità di elettore (ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo), sia nel contempo intenzionato a concorrere alle elezioni quale candidato (ai fini stavolta dell’esercizio del diritto di elettorato passivo). I candidati, dunque, qualora siano anche elettori del Comune nel quale si svolge la competizione elettorale, ben possono concorrere, con la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista, a costituire quella base minima di rappresentatività che la disciplina di settore sostanzialmente pretende nel prescrivere un numero minimo di sottoscrizioni ad opera di “elettori”.
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