Il d.l. n. 113 del 2018, con l’art. 12, comma 2, lett. c), al fine di operare una razionalizzazione dei servizi di c.d. seconda accoglienza, ha stabilito che possono accedere allo SPRAR solo i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) e i minori non accompagnati. Ai richiedenti asilo privi di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari per i quali non è ammessa la facoltà di accedere ai servizi dello SPRAR, è fatta salva l’accoglienza presso i CAS o nei centri governativi di prima accoglienza. Allo stesso modo, una disposizione transitoria consente che i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione alla data di entrata in vigore del decreto-legge (5 ottobre 2018) possono rimanere in accoglienza nel Sistema fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso, già finanziato.
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