Ai fini della configurabilità del delitto tentato rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.
Con specifico riferimento al delitto di sequestro di persona (art. 630 c.p.), tale reato risulta integrato in forma tentata qualora sussistano gli elementi sintomatici di una condotta complessa in corso di attuazione, con l’approntamento di mezzi ai fini dell’attuazione del piano criminoso, non risultando invece decisiva la non imminenza della fase cruciale della condotta, quale il concreto avvicinamento della vittima.