In tema di misure di prevenzione, l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l’illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica,
con la conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso la possibile rilevanza della normativa in tema di ordinamento anagrafico della popolazione residente che, con riferimento alle persone senza fissa dimora né domicilio, prescrive l’iscrizione d’ufficio nei registri anagrafici del comune di nascita, trattandosi di disposizione dettata da ragioni di natura amministrativa non rispondente alla finalità di controllo sottesa alla misura di prevenzione).