L’interesse della parte privata a partecipare ad una rete da cui oggi è esclusa o a partecipare ad un libero mercato di servizio volontario ai pazienti privati per la effettuazione dei tamponi ha carattere recessivo rispetto alla necessità di precauzione avanzata anti COVID mediante un sistema peculiare come il CORONET. Non va sospesa, dunque, la decisione della Regione di affidare le attività di analisi e tracciatura, in esclusiva, al servizio diagnostico pubblico tramite la rete d’eccellenza Coronet Lazio. Il fondamento comune, di tutti i provvedimenti adottati da autorità politiche governative, nazionali, territoriali e tecniche, è stato, ed è anche nel caso in esame, quello di assicurare, secondo il principio di massima precauzione, la salute dei cittadini, in quanto valore costituzionale primario e non negoziabile, tanto da comprimere – nei limiti e modi di volta in volta ritenuti indispensabili – anche l’esercizio di diversi diritti o libertà dei cittadini, primo fra tutti il diritto alla libera circolazione. La scelta di attribuire in esclusiva alla rete CORONET Lazio l’effettuazione dei tamponi sembra rispondere ad esigenze di prioritario interesse generale che non appaiono irragionevoli poiché il sistema CORONET Lazio ha aumentato, come i dati statistici settimanali mostrano, in modo esponenziale nelle settimane il numero assoluto dei test e la percentuale tamponi/numero dei cittadini, nonché ha ridotto, fino a due giorni, il tempo occorrente per il test. Il valore aggiunto che, per il CORONET Lazio, può giustificare, ad oggi, la contestata limitazione, è il pregio indubbio di un sistema in cui si centralizzano, con una canalizzazione governata in entrata e in uscita, in un circuito omogeneo e di elevato valore scientifico pubblico, la raccolta degli esiti, la ripetizione e gli ulteriori approfondimenti ove occorrenti, la tracciatura, la comunicazione “unitaria” ad enti nazionali e internazionali, e ciò partendo dal dato iniziale della identità dei Kit e della elaborazione con le macchine utilizzate, a fini di omogeneità dei parametri di riferimento e di “affinamento dei risultati” per ridurre la percentuale di falsi positivi e negativi.
Post correlati
L’accertamento del dolo nel delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. (Cass. Pen., Sez. V, 11 febbraio 2026 – 3 aprile 2026, n. 12616)
16 Aprile 2026
La Cassazione si pronuncia sulla sussistenza del rapporto di specialità tra le fattispecie di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2026 – 1 aprile 2026, n. 12321)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 marzo 2026, n. 2397)
16 Aprile 2026
In materia di recupero degli emolumenti indebitamente percepiti dai militari (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 16 marzo 2026, n. 2174)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell’ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria (Consiglio di Stato, sezione II, 21 marzo 2026, n. 2398)
16 Aprile 2026

