Il diritto alla riservatezza in caso di riproduzione di immagini anche se relative ad avvenimenti pubblici (Cass. Civ., Sez. III, ord. 24 gennaio 2020- 13 maggio 2020, n. 8880)

In tema di diritto d’autore, ex L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, deve ritenersi necessario il consenso della persona ritratta anche nei casi in cui la riproduzione sia collegata ad avvenimenti come cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico. Si deve infatti avere riguardo al contenuto della fotografia, la quale sarebbe utilizzabile solo se giustificata da finalità di cronaca o quantomeno di informazione, in quanto solo in questi casi potrebbe sacrificarsi il diritto alla riservatezza come riconosciuto dall’art. 2 Cost. L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui è in ogni caso abusiva quando è utilizzata senza il consenso della persona e nel caso di minori, l’applicazione della norma deve essere più stringente e coordinarsi con la legge sulla privacy.

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