In tema di diritto d’autore, ex L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, deve ritenersi necessario il consenso della persona ritratta anche nei casi in cui la riproduzione sia collegata ad avvenimenti come cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico. Si deve infatti avere riguardo al contenuto della fotografia, la quale sarebbe utilizzabile solo se giustificata da finalità di cronaca o quantomeno di informazione, in quanto solo in questi casi potrebbe sacrificarsi il diritto alla riservatezza come riconosciuto dall’art. 2 Cost. L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui è in ogni caso abusiva quando è utilizzata senza il consenso della persona e nel caso di minori, l’applicazione della norma deve essere più stringente e coordinarsi con la legge sulla privacy.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024