Il Consiglio di Stato sui poteri del giudice dell’ottemperanza in materia di debiti pecuniari. (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 30 giugno 2020, n. 4111)

Gli unici pagamenti che rilevano, in sede di azione di ottemperanza, quali elementi estintivi, deducibili e conoscibili, che non contrastino con il giudicato portato dal provvedimento monitorio, sono costituiti solo da quelli successivi alla formazione del titolo, in quanto, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo concerne non soltanto l’esistenza del debito e la sua causale, ma, altresì, il suo ammontare a quella data. Dunque, il debitore che ritenga di aver adempiuto al pagamento del debito e che, ciononostante, non abbia né contestato la successiva cessione del credito, né abbia opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario, non può allegare nel giudizio di ottemperanza l’esistenza di pagamenti liberatori anteriori, rimanendo obbligato al pagamento delle somme portate dal decreto non opposto, salva la ripetizione dell’indebito.

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