Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo
se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall’art. 603 c.p. p., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall’art. 627, comma 2, c.p.p.