Legittimo il diniego di rinnovo di licenza di porto d’armi in caso di frequentazione di soggetti pericolosi (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 28 maggio 2020 – 12 giugno 2020, n. 3759)

La licenza di porto d’armi (anche per il fucile da caccia) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse (ex plurimis, Cons. Stato Sez. III, 18 Aprile 2016, n. 1538). Nel caso di specie, è stato messo in luce come la frequentazione di soggetti controindicati assuma rilevanza a prescindere dalla consapevolezza che il controllato ne abbia. Va evidenziato che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. Le frequentazioni documentate costituiscono, per la loro rilevanza e significatività, elementi tali da rendere non irragionevole, allo stato, la prognosi di inaffidabilità. Né a conclusione diversa può pervenirsi in base alla copia del rapporto dei Carabinieri da cui risulta che l’istante è persona di buona condotta e che non si accompagna né frequenta persone pericolose, giacché non rientra tra i compiti delle Forze dell’ordine di fornire una dirimente prova negativa.

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