L’approvazione della delibera di dissesto finanziario del Comune non deve essere necessariamente preceduta dalla revoca della precedente delibera con cui è stata disposta la procedura di “predissesto” non trattandosi di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile, una volta acclarato lo stato di decozione finanziaria dell’ente. In tal caso il Comune non ha facoltà di scelta né sull’an, né sul quando, né sul quomodo circa il dissesto, sicché non abbisogna d’altra puntuale motivazione che l’esatta evidenziazione dei presupposti medesimi. Infatti, anche nell’ipotesi in cui sia stata intrapresa la procedura di cui all’art. 243 bis, la dichiarazione del dissesto ex art. 244 del Tuel costituisce atto dovuto in presenza delle condizioni normativamente prescritte costituite, come si è visto, dalla incapacità funzionale ovvero dalla decozione finanziaria.
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