Il Consiglio di Stato sui presupposti applicativi della disciplina sulla distanza dei fabbricati dalle strade. (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 17 giugno 2020, n. 3900)

L’applicabilità della disciplina sulla distanza dei manufatti dalle strade di cui al combinato disposto degli artt. 16 del Codice della Strada e 26 del regolamento di attuazione, è subordinata al verificarsi del seguente duplice presupposto: a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall’art. 4; b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall’art. 2, comma 2, che tuttavia ne individua le tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in categorie da “A” (corrispondente alle autostrade) a “F bis” (itinerari ciclopedonali). Nelle more di tali adempimenti, le norme previgenti, che devono continuare a trovare applicazione, sono quelle contenute nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, che detta le distanze minime a protezione del percorso stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 1967.

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