Il Collegio ritiene di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la disposizione di cui all’art. 120 comma 1 del Codice della Strada per contrasto con gli artt. 3,4,16 e 35 Cost. nella parte in cui, disponendo che “Non possono conseguire la patente di guida… coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione” previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, oggi da intendersi come previste dal D.lgs. 159/2011, impone in capo al Prefetto un automatismo nelle scelte e non consente all’Autorità pubblica una valutazione discrezionale e in concreto.
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