In tema di determinazione dell’incremento di pena a titolo di continuazione, nel caso in cui il giudice del merito abbia omesso di statuire sul punto, pur avendo ritenuto unificati i fatti ex art. 81 c.p., la sentenza impugnata non può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, in quanto le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito non consentono alla Corte di esercitare la propria “discrezionalità vincolata”, ma richiedono la disamina di un ampio ventaglio di indici, incompatibile con il giudizio di legittimità, imponendo il giudizio di rinvio.
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