Il T.A.R. Valle d’Aosta sulla sospensione della licenza per porto d’armi ad uso venatorio (T.A.R. Valle d’Aosta, sez. Un., sent. 18 maggio 2020, n. 10)

Non è possibile sospendere l’efficacia di una licenza di porto di fucile ad uso caccia “fino all’esito del procedimento penale”, dal momento che la sospensione ha natura precauzionale limitata e deve, dunque, essere a tempo determinato. La valutazione dell’Amministrazione in tema di vigilanza in materia di armi e pubblica sicurezza è contrassegnata da elevata discrezionalità, tuttavia non può trasmodare in irrazionalità manifesta, dovendo le condizioni personali del titolare del titolo ampliativo essere valutate non già in astratto, ma in concreto, sulla base di elementi obiettivi idonei ad evidenziare la scarsa affidabilità del soggetto all’uso corretto delle armi.

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