Il diritto fondamentale allo sciopero è previsto nei limiti in cui risulti esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano nei servizi pubblici essenziali (Cass. Civ., sez. lav, sent. 13 novembre 2019 – 20 maggio 2020, n. 9290)

Il diritto di sciopero è previsto dall’art. 40 Cost. nei limiti in cui risulti esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano. Di conseguenza, nella specie opera la L. 12 giugno 1990, n. 146, e succ. modif., recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il cui art. 1, premesso che sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione, al comma 2 dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi. Quindi, la medesima L. n. 146, art. 4 testualmente contempla proporzionate sanzioni disciplinari per i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dell’art. 2, commi 1 e 3 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività.

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