In caso di esperimento di azione risarcitoria, per danni cagionati a soggetti privati dal mancato esercizio del potere amministrativo, la questione del se e in quale misura le diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo siano chiamate a partecipare alle attività il cui omesso svolgimento ha determinato il danno, afferisce non al profilo del rito della legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria, ma al merito del giudizio e cioè alla sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere e delle connesse responsabilità in capo a ciascuna delle amministrazioni interessate. In forza di ciò, va rigettata l’eccezione con la quale l’amministrazione convenuta in giudizio assuma il proprio difetto di legittimazione passiva, sulla base di una ricostruzione della procedura e della suddivisione delle competenze difforme da quella proposta dal ricorrente.
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