La Cassazione in ordine ai requisiti della sentenza. (Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio-16 marzo 2020, n. 10093)

In tema di requisiti della sentenza, nel caso in cui, per l’impedimento del giudice, la sentenza sia sottoscritta dal presidente della sezione, questi deve fare menzione dell’impedimento medesimo, certificandone l’esistenza, ma non è tenuto a specificarne dettagliatamente la natura e neanche a formulare generico richiamo “agli atti d’ufficio”, in quanto gli artt. 546, comma 2, e 559, comma 4, c.p.p., rispettivamente per il procedimento dibattimentale collegiale e per quello davanti al tribunale in composizione monocratica, prevedono solo la previa menzione della causa della sostituzione, peraltro, non a pena di nullità.

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