Il Consiglio di Stato sulla possibilità di limitare l’istituto della partecipazione nel procedimento relativo all’informazione antimafia (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 maggio 2020, n. 2854)

La procedura culminante con emissione dell’informazione antimafia prevede una interlocuzione solo eventuale, prevista dall’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile. L’eventuale sacrificio della richiamata garanzia procedimentale e del diritto di difesa, necessario e proporzionato rispetto al fine perseguito, è tuttavia compensato dal successivo sindacato giurisdizionale sull’atto adottato dal Prefetto che è pieno ed effettivo, in termini di full jurisdiction,dal momento che non solo investe l’esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall’autorità prefettizia a base del provvedimento interdittivo, ma sindaca anche, sul piano della c.d. tassatività processuale.

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