I rapporti fra il diritto d’accesso documentale ex artt. 22 ss. della L. 241/1990 e la disciplina speciale e settoriale dell’accesso in materia di appalti ex art. 53 del D.lgs. 50/2016 (T.A.R. Lazio, sez. III quater, sent. 27 aprile 2020, n. 4202)

Nella sentenza in epigrafe, i giudici capitolini degli interessi legittimi, in tema di appalti pubblici e diritti d’accesso, hanno analizzato il combinato normativo tra il generale diritto d’accesso documentale dell’interessato, ammesso dagli artt. 22 ss. della Legge n. 241/1990, e il diritto d’accesos settoriale normato in via speciale dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Il rapporto tra la normativa generale (Legge 241/1990) e quella particolare (D.Lgs. 50/2016) si atteggia in termini di complementarietà: le disposizioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo trovano, infatti, applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie nel Codice dei contratti pubblici. Per i partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, il rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 comporta un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta allo specifico fine di verificare la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e la tutela in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso. Le compressioni al diritto di acceso operate dai commi 2 e 5 dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 rappresentano norme speciali e, comunque, eccezionali, da interpretarsi in modo restrittivo; le deroghe a tali eccezioni, contenute nel comma 6 di tale ultima disposizione, invece, consentendo una riespansione e riaffermazione del diritto generalmente riconosciuto nel nostro ordinamento di accedere agli atti, possono ben essere considerate “eccezioni all’eccezione” e, dunque, regola.

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