L’aggiudicazione della gara per la fornitura di “dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria” deve essere annullata ai sensi dell’art. 21 – nonies l. n. 241 /1990 qualora si ritengano insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti impugnati (che per converso riguarderebbero l’imprescindibile urgenza dello Stato a definire la fornitura e non la posizione della parte istante le cui pretese attuali hanno al momento una valenza prettamente economica).
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