Va sospesa l’efficacia dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03901/2020, che ha confermato il decreto presidenziale dello stesso TAR 26 marzo 2020, n. 2187, di accoglimento dell’istanza cautelare nel ricorso avente ad oggetto l’impugnativa del decreto del Presidente pro tempore dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca – ANVUR n. 24 del 20.12.2019 riguardante “Elezione del Presidente dell’ANVUR”. Per effetto delle |
pronunce cautelari sinora adottate, infatti, si determina un’evidente carenza di governance dell’ANVUR, incompatibile con i principi costituzionali di buona amministrazione e relativa continuità, tenuto conto oltretutto che l’eventuale accoglimento nel merito del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, condurrebbe unicamente alla rinnovazione del relativo procedimento elettorale, ma non certo al diretto insediamento ex se di altro candidato alla carica per cui è causa. |