Emergenza sanitaria: legittima la sospensione delle attività di una società se non dimostra di essere parte delle filiere produttive essenziali (T.A.R. Campania, sez. V, decreto 11 aprile 2020, n. 777)

Non va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta “con effetto immediato la sospensione delle attività” di una società poiché la documentazione prodotta non è idonea a dimostrare che la stessa svolge un’attività che è parte delle filiere produttive essenziali e rientra pertanto tra quelle ad esse funzionali e non sospese dai d.P.C.M. 11 marzo 2020 e 1 aprile 2020.

Redazione Autore