Non può essere sospeso il decreto interministeriale 7 aprile 2020, con cui è stato previsto che i porti italiani non rappresentano più “luoghi sicuri”, ai fini dello sbarco di migranti in caso siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana dovendosi escludere, in considerazione di un bilanciamento degli interessi contrapposti tipico della fase cautelare, che sussistano i requisiti di estrema gravità ed urgenza, poiché l’atto impugnato è motivato mediante argomentazioni non implausibili circa l’attuale situazione di emergenza da Covid-19, e la conseguente impossibilità di fornire un “luogo sicuro”, senza compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti Covid-19. Resta comunque fermo l’obbligo di garantire assistenza sanitaria e socio-assistenziale alle persone eventualmente soccorse in mare.
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