Il Consiglio di Stato sui presupposti di fatto la cui sussistenza rende comminabile il decreto di ammonimento ex art. 8, comma 1, d.l. n. 11 del 2009. (Consiglio di Stato – sez. III, sent., 21 aprile 2020, n. 2545)

Ai fini dell’adozione del decreto di ammonimento – ex dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 11 del 2009, convertito con l. n. 38 del 2009, l’art. 612 bis c.p. – che fornisce la cornice entro cui collocare la valutazione operata dal Questore, anche solo in chiave prognostica, dei comportamenti dell’ammonendo, fa riferimento alla reiterazione di condotte di “minaccia o molestia”, ponendo il fulcro della fattispecie sulle conseguenze derivatene sulla condizione psichica ed esistenziale della vittima; sono suscettibili di integrare la prima categoria di fatti punibili anche condotte che, senza rappresentare al soggetto passivo un male ingiusto, integrino comunque una forma di indesiderata interferenza nella sfera privata del medesimo e delle sue più strette relazioni, sottraendola al libero controllo decisionale dell’interessata al fine di condizionarla secondo i disegni e le finalità proprie dell’autore della molestia. In tale ottica, l’indesiderata interferenza nella sfera privata della vittima è elemento fattuale sufficiente a supportare l’adozione della misura sanzionatoria in questione.

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