L’impugnazione dei provvedimenti prefettizi applicativi di sanzioni adottati ex l. n. 689/1981 esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere attribuita all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 6, co.5., D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 si ché è inammissibile per difetto di giurisdizionale l’istanza ante causam proposta per la sospensione del provvedimento del Prefetto con il quale è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale di un Panificio Coppola per giorni 5, avendo detto provvedimento natura di sanzione adottata ex l. n. 689 del 1981.
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