Non appare infondata l’ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell’ 11.04.2020, del Presidente della Regione Sicilia che reitera il divieto (ex art. 1 co. 2 dell’ordinanza c del Presidente della Regione n. 6 del 19.03.2020) di “… ogni attività motoria all’ aperto anche in forma individuale comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori…”, né si pone in contrasto con quanto previsto a livello statale poiché l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020 vieta tassativamente ai soli Sindaci di provvedere “in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”, mentre analogo, tassativo, divieto non risulta essere sancito per gli organi di livello regionale. Peraltro, gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica che sono sottesi alle ordinanze impugnate (entro cui si inscrivono i divieti e i limiti di libera circolazione cui fa riferimento parte ricorrente), appaiono prevalenti rispetto agli interessi ed alla posizione giuridica dei ricorrenti, essendo, i predetti aspetti, correlati sia alla ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica, sia all’esigenza di scoraggiare a priori, specificamente nella realtà siciliana, possibili espedienti e comportamenti elusivi della quarantena generalizzata imposta direttamente dal citato Decreto Legge.
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