La irragionevolezza delle presunzioni che connotano il modello differenziato di esecuzione della pena per i condannati pericolosi. Riflessioni a margine della sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 253 del 2019 — che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4-bis ord. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere permessi premio, ai condannati per i delitti “ostativi” ivi elencati, in mancanza della collaborazione con la giustizia — la Corte costituzionale ha compiuto un ulteriore, significativo passo verso il superamento di automatismi legislativi reputati irragionevoli. La pronuncia ha offerto lo spunto per riflettere sulla tenuta costituzionale di altre presunzioni assolute, che determinano l’applicazione del regime differenziato di esecuzione della pena nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi in ragione del mero titolo di reato per il quale sono stati condannati.

With sentence n. 253 of 2019 — which has declared in contrast with Constitution the article 4-bis ord. pen., in the part in which it does not provide for the possibility of granting permits, to those convicted of the preclusive crimes listed therein, in the absence of collaboration with justice — the Constitutional Court has taken a further significant step towards overcoming legislative automatisms deemed unreasonable. The ruling offered the opportunity to reflect on the constitutional compatibility of other absolute presumptions, which determine the application of the differentiated regime of execution of the penalty against subjects deemed dangerous by reason of the mere title of crime for which they were convicted.