Nella sentenza in epigrafe si statuisce che, in sede di giudizio di ottemperanza, non può essere accolta la domanda riferita agli interessi legali se la sentenza del giudice ordinario azionata non rechi in dispositivo la condanna al pagamento degli stessi. In tal caso la domanda di ottemperanza può riguardare solo gli interessi legali maturati successivamente alla sentenza del giudice ordinario azionata (vale a dire quelli successivi al giudicato). L’omissione della pronuncia relativamente ad una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale, denunciato anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non configura un error in procedendo tale da comportare l’annullamento della decisione, con rinvio contestuale della controversia al Giudice di primo grado, ma solo un vizio dell’impugnata sentenza, che il Giudice d’appello ben può eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.
Post correlati
Secondo la Cassazione la sanzione dell’improcedibilità garantisce il giusto processo e la sua ragionevole durata(Cassazione Civile, sent. 11 luglio 2024, n. 19093)
24 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di indipendenza dei giudici secondo il quale il collegio giudicante investito di un procedimento deve decidere da solo sulla sua conclusione (CGUE, Grande Sezione, 11 luglio 2024, C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla ponderazione di interessi rinvenienti nella valutazione della rimozione di animali pericolosi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 luglio 2024, n. 6049)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’applicazione temporanea del giudice tributario con funzioni direttive, affetto da grave patologia, presso altra corte di giustizia tributaria più vicina alla residenza o dimora abituale (Consiglio di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944)
24 Luglio 2024
Operatori del settore postale ed obbligo contributivo al finanziamento dei costi operativi dell’autorità di regolazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 09 luglio 2024, n. 6073)
24 Luglio 2024