Nella sentenza in epigrafe si statuisce che, in sede di giudizio di ottemperanza, non può essere accolta la domanda riferita agli interessi legali se la sentenza del giudice ordinario azionata non rechi in dispositivo la condanna al pagamento degli stessi. In tal caso la domanda di ottemperanza può riguardare solo gli interessi legali maturati successivamente alla sentenza del giudice ordinario azionata (vale a dire quelli successivi al giudicato). L’omissione della pronuncia relativamente ad una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale, denunciato anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non configura un error in procedendo tale da comportare l’annullamento della decisione, con rinvio contestuale della controversia al Giudice di primo grado, ma solo un vizio dell’impugnata sentenza, che il Giudice d’appello ben può eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.
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