Premesso che la solo richiesta risarcitoria per occupazione sine titulo non produce alcun effetto traslativo della proprietà in capo alla p.a. procedente, la stessa rientra certamente nella giurisdizione amministrativa che sussiste ogni qual volta in cui le domande di restituzione e di risarcimento del danno conseguente alle occupazioni sine titulo siano comunque rette da una dichiarazione di pubblica utilità. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, A.P., 30 agosto 2005, n. 4; 9 febbraio 2006, n. 2; 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12) ha più volte chiarito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto sorte nell’ambito di una procedura di espropriazione le controversie aventi per oggetto il risarcimento danni da occupazione di un fondo a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, quale atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività – sia giuridica che materiale – di utilizzazione per scopi pubblici previamente individuati, con irreversibile trasformazione del bene immobile, senza che tuttavia sia intervenuto nelle more il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà, né che vi siano state ulteriori proroghe dell’occupazione. È necessario distinguere, pertanto, gli aspetti concernenti rivendicazioni risarcitorie da occupazione divenuta illegittima, ma fondata su originario provvedimento legittimo, dalle questioni indennitarie correlate invece alla successiva e formalizzata ablazione del bene, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Sovrapporre le due situazioni, ontologicamente distinte proprio in ragione del fatto che solo nel secondo caso si è addivenuti anche alla perdita forzosa della proprietà, si risolverebbe piuttosto in una indebita locupletazione di somme: altro è, infatti, il risarcimento per l’occupazione illecita, altro l’indennizzo per la perdita della proprietà, che può anche sommarsi al primo, laddove l’espropriazione suggelli formalmente un procedimento non rispettoso delle previste scansioni procedurali.
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