Sebbene la disciplina generale disponga che per i pubblici dipendenti il periodo di sospensione possa durare per un periodo massimo di cinque anni – art.9,comma 2, della legge n. 19 del 1990 – l’articolo 919, comma 3 del codice dell’ordinamento militare protrae, in casi di eccezionale gravità, la sospensione precauzionale del militare anche oltre il quinquennio di ordinaria durata, a condizione che l’Amministrazione abbia attivato il procedimento disciplinare nei suoi confronti e che vi sia una adeguata motivazione da cui emerga “specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare”. In sostanza, la disposizione, specifica per l’impiego militare, attribuisce all’Amministrazione, allorché un appartenente al Corpo sia imputato in un procedimento penale per fatti di eccezionale “ gravità”, il potere, di natura lato sensu cautelare di protrarre lo stato di sospensione in cui il militare già si trovi, al fine di prevenirne il rientro in servizio alla scadenza dell’ordinario termine di cinque anni, ove tale rientro in servizio sia considerato suscettibile di incidere negativamente sull’immagine, sul prestigio e sul buon andamento del Corpo stesso.
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