Legittimità dell’obbligo di quarantena domiciliare disposto a seguito della violazione delle prescrizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 (T.A.R. Campania, sez. V, decreto 24 marzo 2020, n. 471)

Le inottemperanze alla prescrizione di cui al punto n. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 e l’insussistenza di alcuna delle cause giustificative di esclusione dal disposto obbligo di “rimanere nelle proprie abitazioni” ivi previste sono sufficienti a fondare la legittimità della quarantena domiciliare. La misura della domiciliazione fiduciaria, infatti, è fissata in relazione a determinate evenienze ad esito di specifiche valutazioni proprie del particolare settore medico di riferimento e segue anche precauzionalmente al fatto in sé, comunque e da qualunque autorità riscontrato.

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