Rimessa alla Corte Costituzionale la questione riguardante il D.L. n. 113/2018 nella parte in cui salvaguarda solo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (T.A.R. Marche, sez. I, sent. 4 marzo 2020 – 9 marzo 2020, n. 172)

È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha previsto che “i titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza”, e ciò in quanto la disposizione transitoria salvaguarda solo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari che, per mera casualità, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 erano stati già ammessi in strutture di accoglienza appartenenti al sistema SPRAR e non anche coloro che, sempre per mera casualità, non vi sono stati ammessi per mancanza di posti.

Redazione Autore