In tema di ordine europeo di indagine, è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., il provvedimento adottato “de plano” dal giudice per le indagini preliminari in caso di opposizione ex art. 13, comma 7, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, al decreto di riconoscimento del pubblico ministero avente ad oggetto un sequestro probatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice può decidere sull’opposizione con le forme semplificate previste dall’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 108 del 2017, solo nei casi diversi da quello in cui il riconoscimento abbia ad oggetto il sequestro probatorio, ovvero quando l’atto richiesto debba essere compiuto direttamente dal giudice ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 108 del 2017).