L’esercizio del diritto d’accesso ai documenti non può comportare per l’amministrazione una defatigante attività di ricerca degli atti richiesti presso soggetti terzi (T.A.R. Lazio, sez. III, sent. 19 febbaio 2020, n. 2189)

Secondo i giudici amministrativi capitolini, la P.A., in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, è tenuta unicamente a rendere gli atti di cui abbia la disponibilità giuridica e materiale e non anche a compiere un’attività di ricerca degli stessi presso terzi, anche se soggetti pubblici, ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso l’esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’Amministrazione, non potendosi azionare il rimedio di cui all’art. 25 della l. n. 241/1990 allo scopo di riversare su quest’ultima l’onere di reperire la documentazione richiesta bensì esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già in possesso della stessa.

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