Tutela e sostegno della maternità e della paternità nelle Forze armate e nei Corpi di polizia: l’assegnazione temporanea di un militare della Guardia di Finanza (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 30 gennaio 2020 – 7 febbraio 2020, n. 961)

Fermo il principio secondo cui le misure di sostegno alla maternità e paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001 vanno applicate tenendo conto delle specificità settoriali delle Forze armate e di tutti i Corpi di polizia, ad ordinamento militare e civile e assodato che non vi sono preclusioni all’applicazione della normativade qua, scaturenti dalla specialità dell’amministrazione di appartenenza del dipendente che richiede il beneficio, va rimarcato come, per alcuni dei settori ai quali si è fatto appena riferimento, l’operatività dell’istituto è rimessa ad un delicato bilanciamento che l’amministrazione dovrà effettuare in concreto. La clausola normativa contenuta nell’art. 42 bis del d. lgs. n. 151 del 2001, infatti, va intesa in un’accezione che consenta alle Amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’istante e con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede, ma neppure banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall’ordinamento.

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