La Corte Edu si pronuncia sul caso del sig. Felloni che, condannato per guida in stato di ebrezza, aveva adito i giudici nazionali asserendo che la pena detentiva inflittagli sarebbe stata il risultato della retroattiva applicazione di una legislazione penale più severa. Secondo la tesi del ricorrente, invero, non gli sarebbe stato concesso di invocare la circostanza attenuante dell’assenza di precedenti penali, conformemente a quanto previsto dall’art. 62 bis c.p., norma in vigore al momento dei fatti e successivamente modificata dalla legge n. 125 del 2008. Felloni aveva, altresì, censurato la carenza di motivazione della sentenza della Corte di cassazione in ordine alla suddetta doglianza.
I Giudici di Strasburgo hanno constatato che, in effetti, la Suprema Corte aveva omesso di motivare
la propria decisione in ordine alla questione delle circostanze attenuanti, con conseguente violazione
dell’art. art. 6 § 1 Cedu.
La Corte Edu ha, invece, escluso che la condanna del sig. Felloni fosse avvenuta sulla base della
nuova norma penale, divenuta applicabile dopo i fatti di causa.
Ed invero, i Giudici di Strasburgo hanno riscontrato che la norma penale in vigore al momento dei fatti di causa non prevedeva alcun automatico riconoscimento di circostanze attenuanti in assenza di precedenti penali, trattandosi semplicemente di uno degli elementi da prendere in considerazione nella valutazione discrezionale rimessa al tribunale, ai sensi dell’art. 133 c.p.
Ebbene, la Corte d’appello di Bologna aveva respinto la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti alla luce di un esame complessivo degli elementi di cui all’art.133 c.p. e sulla base di una valutazione approfondita della condotta del ricorrente; all’esito di tale scrutinio, aveva ritenuto che nessuna circostanza potesse giustificare una riduzione della pena, non potendo essere considerata favorevolmente né la condotta tenuta dal ricorrente durante il processo (non avendo il signor Felloni mostrato alcun segno di rimorso in quella sede), né quella successiva alla commissione del reato (avendo, proprio in pendenza del giudizio penale, reiterato lo stesso reato).
Di conseguenza, per la Corte Edu, indipendentemente dalla novella introdotta dalla Legge n. 125 del 2008, i Giudici d’Appello non avrebbero comunque concesso il beneficio delle circostanze attenuanti per assenza di precedenti penali. Di qui l’esclusione della violazione dell’art. 7 Cedu.