Ai fini della protezione internazionale o umanitaria la situazione oggettiva del paese di origine deve essere posta in correlazione con la condizione personale che ha determinato la ragione della partenza (Cass. Civ., sez. I, sent. 25 novembre 2019 – 4 febbraio 2020, n. 2554)

Qualora il richiedente il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria deduca una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine – pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese – questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Altrimenti, qualora si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

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